Art. 18.
(Profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei laureati in osteopatia).

      1. I chiropratici svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività diretta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia dei disturbi funzionali,

 

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delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico attraverso tecniche specifiche di manipolazione articolare, di aggiustamento e di supporto meccanico, fisico, energetico e nutrizionale. La chiropratica prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale.
      2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività di prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi funzionali e delle patologie dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico. L'intervento terapeutico prevede approcci manuali sul sistema neuro-muscolo-scheletrico, attraverso specifiche tecniche di manipolazioni articolari, mobilizzazioni, trazioni manuali e interventi sui tessuti molli, nonché tecniche dolci di inibizione e di mobilizzazione del sistema viscerale e cranio-sacrale, unitamente a esercizi terapeutici, di educazione e di prevenzione della salute mediante un approccio energetico e nutrizionale. L'osteopatia prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale.
      3. I chiropratici e gli osteopati assistono il paziente nell'ambito delle proprie competenze e si astengono dalla prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche o dal praticare interventi di tipo chirurgico, indirizzando il paziente, ove necessario, ad altre figure sanitarie competenti con un approccio al caso clinico di tipo interdisciplinare.